Istituto Coletti
chi siamo storia statuto organico dove siamo contatti attività links utili bandi e avvisi
S.Polo 1013 Inviaci una e-mail
30125 - Venezia
tel. 041-2770606
fax 041-2775926
Sei in home > statuto

Capo 1

Capo 2

Capo 3

Lo Statuto

OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI

STATUTO


CAPO 1°

Articolo 1 - Origine

Il Patronato San Pietro di Castello è stato istituito il 23 Luglio 1857 con decreto del Vicario Capitolare del Patriarcato di Venezia per i ragazzi vagabondi e viziosi.

L'Istituto Carlo Coletti venne fondato dall'abate Carlo Coletti nel 1870, e successivamente eretto in ente morale con Regio Decreto 8 novembre 1874, con lo scopo di ricoverare gratuitamente i fanciulli poveri, discoli, vagabondi o derelitti appartenenti al Comune di Venezia e di provvedere all'educazione fisica, morale, intellettuale, professionale e religiosa degli stessi.

L'Opera Pia ha origine in seguito al raggruppamento sotto un'unica amministrazione dell'Istituto Carlo Coletti e del Patronato San Pietro di Castello avvenuto in base allo specifico Regio Decreto del 10 Agosto 1922.

Con deliberazione n.3 del 3 marzo 1998 esecutiva per decorso del termine con cui è stato approvato il presente Statuto, è avvenuta la fusione della gestione amministrativa e contabile e del patrimonio dei due Istituti.

L'Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti ha la propria sede in Venezia, S. Polo 1013
La variazione di sede non comporta modificazione statutaria.

[torna su]

Articolo 2 - Scopo

Le finalità dell'Opera Pia, adeguatamente aggiornate ed armonizzate in riferimento ai principi e disposizioni normative in materia di assistenza, perseguono gli obiettivi di solidarietà sociale volti a favorire l'inclusione sociale e la tutela di alcune categorie di persone che si trovino in condizioni di rischio o in situazioni di oggettiva difficoltà con particolare riferimento alle persone di minore età o giovani adulti. Alla luce delle mutate condizioni storiche e socioeconomiche di popolazione più deboli per condizioni di precarietà economica, per situazioni di difficoltà psicologica e sociale e di emarginazione, per situazioni di rischio o conclamata devianza minorile, nonchè nei confronti dei minori in condizioni di difficoltà relazionale e familiare e dei giovani a rischio d'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcol.

A tali fini l'Ente promuove e sostiene la programmazione e gestione di iniziative finalizzate alla realizzazione delle seguenti attività:

  1. attività volte a favorire l'inclusione sociale e l'assistenza di persone di minore età in condizione di sofferenza psicologica e difficoltà sociale e relazionale anche mediante forme di assistenza materiale, psicologica e sociale, di sostegno alle famiglie o mediante l'inserimento in ambienti protetti (comunità alloggio, centro diurno, casa famiglia, comunità terapeutica);
  2. attività volte a favorire il raggiungimento di obiettivi educativi e formativi, con particolare riferimento all'acquisizione di valori civici, etici, morali e religiosi, svolte in ambito scolastico ed extra-scolastico a favore di minori e giovani studenti meritevoli fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e che versino in condizioni di difficoltà economica e/o sociale, in particolare mediante l'assegnazione di borse di studio;
  3. attività di prevenzione ed assistenza in favore di giovani donne con figli minori in difficoltà per motivi legati alla loro condizione di genere, giuridica, psicologica, sociale ed economica;
  4. attività culturali e di sensibilizzazione rivolte agli operatori sociali, insegnanti e genitori sulle tematiche del disagio e della devianza giovanile, dell'uso problematico di sostanze stupefacenti o di alcol, nonchè sulle tematiche del disagio e della devianza giovanile, dell'uso problematico di sostanze stupefacenti o di alcol, nonchè sulle tematiche della famiglia e sui compiti educativi, come pure attività di approfondimento culturale e aggiornamento professionale per gli operatori del settore sulle tematiche in parola;
  5. attività didattiche ed educative a favore dell'infanzia al fine di promuovere una effettiva socializzazione ed integrazione sociale anche mediante l'attivazione di corsi, laboratori e servizi socio educativi;
  6. attività ludico-ricreative e sportive rivolte agli adolescenti e ai giovani adulti.
  7. attività di sostegno, anche economico, ai fini abitativi, volta a favorire il permanere nel Centro Storico Veneziano e nell'estuario degli inquilini di immobili ad uso residenziale di proprietà dell'Opera Pia Coletti.

Le suddette attività potranno essere svolte in forma autonoma e diretta dall'Opera Pia o in collaborazione o cogestione con enti pubblici e privati non aventi finalità di lucro.

[torna su]

Articolo 3 - Mezzi

L'Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti si avvale prevalentemente delle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Può, inoltre, trarre mezzi da:

L'attività dell'Opera Pia può svolgersi in collaborazione, convenzione o mediante la partecipazione in società cooperative con altri soggetti sia pubblici che privati, che prevalentemente perseguano analoghe finalità.

Per poter meglio trarre i vantaggi economici e finanziari dalla gestione del complesso edilizio sito in Venezia Cannaregio 2991 si procederà ad istituire con separato provvedimento una società la cui composizione, attività e modalità di gestione sono demandate ad apposito regolamento.

Gli interventi e programmi saranno attivati preferibilmente per il territorio di Venezia Centro Storico e se di carattere continuativo, le modalità di attuazione e di gestione saranno oggetto di appositi regolamenti.

[torna su]

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Opera Pia è costituito dai beni mobili e immobili iscritti negli appositi registri degli inventari; nella fattispecie il patrimonio immobiliare è ordinato e gestito mediante un apposito sistema informatizzato.

Il valore complessivo dei beni alla data del 5 novembre 1997, certificato da perizia asseverata, è di lire 27.982.690.000 .

Le successive variazioni saranno registrate negli appositi registri degli inventari.

[torna su]

CAPO 2 °

Organi

Consiglio di Amministrazione

Segretario-Direttore

Revisore dei conti

Articolo 5 - Organi

Sono organi dell'Opera Pia il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario/Direttore ed il Revisore dei conti.

[torna su]

Articolo 6 - Del Consiglio di Amministrazione
Composizione, nomina, durata e decadenza

L'Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti è retta da un consiglio composto da 5 componenti compreso il Presidente.

La nomina dei consiglieri spetta al Comune di Venezia; per la nomina si dovrà tener conto delle specifiche competenze in campo educativo, assistenziale, amministrativo e tecnico.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni a far data dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinnovati.

Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri è vietata la loro revoca non sussistendo alcun rapporto di rappresentanza .

Le dimissioni presentate da un Consigliere sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione per l'accettazione e per la contestuale richiesta di sostituzione.

Il Consigliere dimissionario rimane in carica sino all'assunzione dell'ufficio da parte del suo sostituto.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che informerà il Comune di Venezia e la Regione Veneto per la conseguente immediata sostituzione.

Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro dimissionario o decaduto dura in carica per il rimanente periodo del quinquennio.

[torna su]

Articolo 7 - Del Consiglio di Amministrazione
Attribuzione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad amministrare l'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento attraverso programmi e l'approvazione del Bilancio di previsione e quello consuntivo, forma i progetti dei regolamenti, promuove le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, assume, nomina, sostituisce i collaboratori ed il personale e delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Opera Pia.

I Consiglieri svolgono le loro funzioni gratuitamente; le spese occorrenti per l'espletamento del mandato sono sostenute direttamente dall'Opera Pia o saranno rimborsate se anticipate dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Opera Pia.

I consiglieri al loro interno eleggono un Presidente ed un Consigliere che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Presidente.

Le deliberazioni per le seguenti materie devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti:

Le eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere prese con la maggioranza di quattro voti su cinque.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Qualora ne facciano motivata richiesta almeno due componenti, il Consiglio dovrà essere convocato entro i quindici giorni successivi.

L'ordine del giorno dovrà pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di riunione di carattere straordinario il termine può ridursi ad un giorno.

Le deliberazioni vengono adottate con voto palese; si procede a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta di deliberazione si intende respinta.

Per la validità delle riunioni non è computato chi, avendo interesse, non può partecipare alle deliberazioni.

Al termine della seduta vengono raccolte le firme del Segretario/Direttore e dei Consiglieri presenti.

Con apposito regolamento si procederà a normare gli adempimenti concernenti e conseguenti alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

[torna su]

Articolo 8 - Il Presidente - Compiti

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Opera Pia con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti; coadiuvato dal Segretario/Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sovrintende al buon funzionamento degli uffici.

Predispone, inoltre, il programma da approvarsi con il bilancio di previsione nonchè la relazione morale da approvarsi in sede di bilancio consuntivo.

Al fine di tutelare l'Opera Pia in caso d'urgenza nonchè di garantire la regolare gestione e la continuità dell'indirizzo amministrativo, il Presente può adottare tutti i provvedimenti urgenti ed indifferibili, salvo sottoporli, entro 30 (trenta) giorni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può prendere iniziative, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, con gli Enti pubblici e privati con i quali l'Opera Pia collabora o intendere stringere rapporti, salvo riferirne al Consiglio in tempo breve.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Consigliere di cui all'articolo 7.

[torna su]

Articolo 9 - Il Segretario/Direttore - Funzioni

Il Segretario - Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, all'atto dell'incarico, ne determina le funzioni, compiti, responsabilità e compenso nel rispetto della legge e dello statuto .

Il Segretario -Direttore collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi e degli atti, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante e predispone gli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso. Provvede alla gestione dell'Opera Pia ed è responsabile del regolare e puntuale funzionamento dei servizi generali, vigila sul corretto perseguimento degli indirizzi statutari ed amministrativi dando esecuzione alle deliberazioni consiliari.

Il Segretario -Direttore è il responsabile del personale dipendente e dei collaboratori dell'Opera Pia, come definito da apposito regolamento.

Ogni atto, provvedimento, contratto, oltre alla firma del Presidente deve recare quella del Segretario- Direttore.

Il Segretario -Direttore è responsabile degli atti deliberati e sottoscritti nei soli riguardi della loro regolarità e conformità tecnica, amministrativa e finanziaria rispetto allo Statuto ed alla vigente normativa.

[torna su]

Articolo 10 - Il Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'articolo 7, nomina biennalmente un Revisore dei conti scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri. Con la deliberazione di nomina viene fissato anche il compenso del Revisore.

Il Revisore dei conti ha il compito di esaminare la contabilità e la relativa documentazione acquisendo, inoltre, tutti gli elementi e le informazioni utili mediante la collaborazione con il Segretario/Direttore.

Con apposite comunicazioni al Consiglio di Amministrazione può dare suggerimenti ed indicare accorgimenti per migliorare la funzionalità della gestione contabile.

In sede di presentazione per l'approvazione del Bilancio consuntivo, il Revisore riferisce al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, della situazione economica, contabile e patrimoniale dell'Opera Pia.

[torna su]

CAPO 3 °

Articolo 11 - Norme generali di Amministrazione

Il Servizio di Tesoreria e di Cassa è affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I rapporti con il Servizio di Tesoreria e di Cassa sono curati dal Segretario/Direttore.

I mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso devono, per costituire titolo di scarico per il Tesoriere, essere muniti della firma del Segretario/Direttore.

Le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente e dei collaboratori, per lo svolgimento della attività proprie dell'Opera Pia, sono fissate da apposito regolamento.

Presso la Sede dell'Opera Pia è istituto apposito albo per la pubblicazione di tutti gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

[torna su]

Il primo statuto dell'Istituto Coletti
Il primo statuto



Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Istituto Coletti - 2007 | Accessibilità | Informazioni sul sito